Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti, in relazione alla zona rossa per le festività di Natale, a seguito del decreto Natale con le limitazioni imposte per il periodo delle feste.
Controlli nelle città e sulle arterie del traffico per prevenire gli assembramenti ed il mancato rispetto delle norme di distanziamento personale.
Ok per andare a Messa e per attività legate al volontariato come riportato: “in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio”, proprio come precisato dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi.
Sì alle messe e al volontariato
“L’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite”, si legge nella circolare che sottolinea che “anche in questi casi troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto “coprifuoco”.
La circolare del ministero dell’Interno precisa, inoltre, che sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato”. Anche quelle attività di volontariato “in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio”.
“Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività – si legge nella circolare – potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.
I controlli sugli spostamenti
Nei giorni festivi e prefestivi quando entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale la cosiddetta ‘zona rossa’ gli spostamenti, precisa il Viminale, saranno consentiti solo per motivi giustificati, ovvero: “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute”.
La circolare sottolinea che le giustificazioni saranno “tutte attestabili tramite autodichiarazione”.
Nelle giornate indicate come area arancione su tutto il territorio nazionale (nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) sono consentiti gli spostamenti in comuni limitrofi non oltre i 30 chilometri e quando “il comune di partenza ha una popolazione inferiore a 5mila abitanti”.
Mentre non è necessario stabilire quanti abitanti abbia la località di destinazione. È, invece, un impedimento “la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia”.