La Corte Costituzionale ha sollevato la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice Civile che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio.
In definitiva, il dubbio sollevato è che l‘accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?, come riportato dall’Ansa.
La risposta depositata che vede relatore il vicepresidente Giuliano Amato, spiega quanto questo dubbio sia pregiudiziale, rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano.
L’ordinanza depositata spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano, cioè di dichiarare incostituzionale la norma nel caso non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno, invece di quello paterno.
L’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli “è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, e di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Lo ha evidenziato la Consulta, nell’ordinanza con la quale ha a sollevato la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile, che stabilisce come regola l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.