Un termine entrato sempre più ormai nell’uso comune. È indicato come privacy, ed è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata.
In definitiva, si tratta di uno strumento atto a salvaguardare e a tutelare la nostra sfera privata.
Per meglio specificare tutto questo è usato per impedire che le informazioni riguardanti la nostra sfera personale, siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terze persone.
Quello della protezione dei dati personali è un diritto fondamentale ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8).
Un diritto, quindi, che ci assicura di controllare le informazioni e i dati riguardanti la nostra vita privata, ma allo stesso tempo ci permette di tutalare i nostri dati.
La situazione viene, comunque, da molto lontano e nasce proprio come diritto “a essere lasciato solo” (to be let alone), nel 1980 e negli Stati Uniti nel 1890. Nel nostro Paese viene elaborato negli anni ‘60 /’70, però, come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità.
Nel tempo si è evoluto, ora si parla di privacy, non solamente come protezione dei dati personali, bensì come diritto ad esprimere liberamente le proprie aspirazioni più profonde.
Attualmente con lo stato d’emergenza creato dal Covid-19 ci sono delle misure straordinarie, anche sul trattamento dei dati personali.
Nello specifico, si tratta dell’art. 14, decreto-legge 9 marzo 2020, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19″, Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 62).
Che significa? Vuol dire che i soggetti chiamati ad operare in risposta all’emergenza sanitaria da coronavirus (protezione civile, uffici del ministero della Salute e dell’istituto superiore di Sanità, strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e tutti i soggetti attuatori delle misure straordinarie) possono effettuare trattamenti, compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento “Gdpr”, che “risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19”.
